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P. 29/12/20066.1. Identificazione catastale. L'identificazione dei fabbricati dichiarati deve essere pienamente coerente con le informazioni riportate nella visura catastale. Qualora i fabbricati non siano rappresentati in catasto va riportato l'identificativo della particella su cui insistono. In ogni caso si riportano di seguito le regole di identificazione in catasto. I fabbricati censiti al catasto dei terreni (ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettere a) e comma 2) del Provvedimento direttoriale in questione) devono essere identificate con i seguenti elementi: -Tipo di catasto = T (se fabbricato censito al catasto dei terreni) o P (nel caso si riporta l'identificativo della particella terreni su cui insiste il fabbricato) ; -comune amministrativo - dizione in chiaro; -comune catastale - dizione in chiaro se diverso dal comune amministrativo; -codice comune catastale - 5 caratteri alfanumerici (il quinto carattere identifica la sezione) ; -foglio - 5 caratteri numerici; -particella - 5 caratteri alfanumerici; -subalterno, se presente - 4 caratteri numerici. Nei comuni in cui vige il sistema tavolare, gli identificativi dei terreni agricoli e dei fabbricati rurali, sono così rappresentati: -comune amministrativo - dizione in chiaro; -comune catastale - dizione in chiaro se diverso dal comune amministrativo; -codice comune catastale - 5 caratteri alfanumerici (il quinto carattere identifica la sezione); -foglio, se presente - 5 caratteri numerici; -particella - 10 caratteri alfanumerici, compreso il carattere «.» (5 caratteri per il numeratore, carattere «/» separatore e 4 caratteri per il denominatore); - tipo particella (le particelle edificiali vengono riconosciute dal «.»; il «.» è il primo carattere del numeratore); -subalterno, se presente -4 caratteri numerici. Le eventuali unità immobiliari urbane dichiarate censite al catasto edilizio urbano (ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a) e comma 2 del provvedimento direttoriale in questione) devono essere identificate con i seguenti elementi: -Tipo di catasto = F; -comune amministrativo - dizione in chiaro; - comune catastale - dizione in chiaro - se diverso dal comune amministrativo; -codice comune catastale - 5 caratteri alfanumerici (il quinto carattere identifica la sezione); - sezione urbana, se presente - 3 caratteri alfanumerici; - foglio - 4 caratteri alfanumerici; - particella - 5 caratteri alfanumerici; - subalterno, se presente - 4 caratteri alfanumerici. Nei comuni in cui vige il sistema tavolare, gli identificativi delle eventuali unità immobiliari urbane dichiarate, sono così rappresentati: - comune amministrativo - dizione in chiaro; - comune catastale - dizione in chiaro - se diverso dal comune amministrativo; -codice comune catastale - 5 caratteri alfanumerici (il quinto carattere identifica la sezione); - sezione urbana, se presente - 3 caratteri alfanumerici; - foglio, se presente - 4 caratteri alfanumerici; - particella - 10 caratteri alfanumerici, compreso il carattere «.» (5 caratteri per il numeratore, carattere / separatore e 4 caratteri per il denominatore; il punto è il primo carattere del numeratore); - subalterno, se presente - 4 caratteri alfanumerici . 6.2 Regole di fornitura. Entro il 31 ottobre di ogni anno l'AGEA fornisce all'Agenzia del territorio, in più soluzioni incrementali le informazioni relative ai fabbricati, intervenute nell'anno di riferimento, secondo i tracciati record condivisi, di cui al punto 6.4. Non fanno parte della fornitura i fabbricati ricadenti nella competenza territoriale delle province autonome di Trento e Bolzano. 6.3 Dichiarazioni ed impegni dei produttori connessi alla dichiarazione presentata ad AGEA sui fabbricati Le informazioni rilasciate relativamente ai fabbricati sono rese mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, di cui agli articoli 38 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modificazioni. 6.4 Composizione della fornitura. L'AGEA predispone la fornitura delle informazioni relative ai fabbricati sulla base di specifiche tecniche e tracciati record condivisi. La fornitura è suddivisa in archivi provinciali contenenti le informazioni relative ai fabbricati contenuti nelle dichiarazioni relative all'anno di riferimento. Il nome di ogni archivio identifica la provincia di competenza e l'anno di riferimento a cui si riferiscono i dati in esso contenuti, ed è dato dalla stringa SiglaProvincia AAAA FABBR Agea. Il file è compresso ed ha estensione .ZIP. In ogni archivio provinciale è presente un file con denominazione Sigla- Provincia AAAA FABBR Agea.LIS che riporta le informazioni riepilogative della fornitura. La modalità di interscambio della fornitura sarà concordata tra l'AGEA e l'Agenzia del territorio. |
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